Art. 17.
(Produzioni animali).

      1. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, sono adottati con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari

 

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di produzione ed etichettatura per le specie zootecniche non disciplinate dalla normativa europea.